In Italia, la legge 68/1999 rimane la più recente e probabilmente più importante riforma sistematica relativa al diritto al lavoro per le persone disabili, anticipando il decreto europeo sulla non discriminazione (Corbisiero, 2014).
La legge 68/99 è basata sul concetto del “collocamento mirato”, che ha come scopo quello di equilibrare due approcci: da una parte, fondare un percorso verso l’integrazione occupazionale in accordo con la storia educativa, sociale e professionale della persone, valorizzando parallelamente le sue competenze; dall’altra parte, utilizzare strumenti di supporto tecnici per dare un giudizio adeguato sulle capacità occupazionali della persona disabile, cosicché essa possa accedere al “lavoro giusto” (Corbisiero, 2014).
Il modello toscano di avviamento al lavoro delle persone disabili è basato sul Sistema regionale dei servizi per l'impiego della Regione in base alle competenze affidatele con la riforma del collocamento. La legge prevede l'assunzione obbligatoria per i datori pubblici e privati.
Ai sensi della legge 68/99 articolo 1 comma 1 possono essere iscritti al collocamento obbligatorio i seguenti beneficiari:
- invalidi civili affetti da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali, portatori di handicap intellettivo, che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%
- invalidi con capacità di lavoro ridotte a meno di un terzo - art. 1 comma 2 legge 222/1984
- invalidi del lavoro con invalidità superiore al 33%
- invalidi di guerra
- invalidi civili di guerra e per servizio
- persone non vedenti o sordomute
L'art. 18 della legge 68/99 prevede che, in attesa di una disciplina organica sul diritto al lavoro delle altre categorie protette, possono essere iscritti negli appositi elenchi del collocamento obbligatorio anche altri beneficiari (Regione Toscana, 2019).
L’articolo 2 della legge 68/99 disciplina gli strumenti di inserimento personalizzato che tengano conto delle esigenze e delle capacità lavorative delle persone disabili, al fine di inserirle in un posto adatto (Puppoli, 2020).
Come afferma Puppoli, nonostante la legge abbia ad oggetto “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”, la ratio non è quella di realizzare la piena occupazione di tutte le persone che hanno le caratteristiche necessarie per potersi iscrivere nelle liste dedicate, bensì, in conformità all’art. 4 Cost., di perseguire la finalità di creare un sistema che consenta la maggior inclusione possibile nel mondo del lavoro (Puppoli, 2020).
Nello specifico l’attuazione della legge 68/99 prevede l’obbligo per le aziende di prevedere una quota di riserva, ovvero il “numero di lavoratori appartenenti alle categorie protette che l’azienda è tenuta ad assumere, e varia a seconda delle dimensioni aziendali, come previsto dall’art.3 della legge medesima” (Puppoli, 2020).
In merito, il testo della legge 68/99 stabilisce il numero di lavoratori disabili da assumere obbligatoriamente in base al numero dei dipendenti:
Art. 3.(Assunzioni obbligatorie. Quote di riserva).
1. I datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1 nella seguente misura:
a) sette per cento dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti;
b) due lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti;
c) un lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti. (Legge 68/99 art.3 comma 1).
In aggiunta, vi sono particolari dettami a cui fare riferimento per determinare la base di computo, da cui deriva il numero di persone disabili da assumere in base all’art. 4 della legge 68/99.
Si riportano le indicazioni di Puppoli, sulle categorie di lavoratori che non rientrano nel computo:
- gli occupati ai sensi della legge 68/99;
- gli occupati con contratto a tempo determinato di durata inferiore a nove mesi.
- Nelle aziende che svolgono attività di carattere stagionale, si fa riferimento, per il periodo di durata del contratto a tempo determinato, alle corrispondenti giornate lavorative, anche non continuative, effettivamente prestate nell’arco dell’anno solare (art. 3 comma 6 DPR n. 333/2000);
- i soci di cooperative di produzione e lavoro, anche se non iscritte nella apposita sezione per le cooperative di produzione e lavoro del registro prefettizio (circolare Ministero Lavoro n. 41/2000);
- i dirigenti; (Agenzia regionale per il lavoro, 2018)
- i lavoratori disabili dipendenti occupati a domicilio o con modalità di telelavoro, sono esclusi dal computo a meno che l'imprenditore non affidi loro una quantità di lavoro atta a procurare loro una prestazione continuativa corrispondente all'orario normale di lavoro (art.4 comma 3);
- i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro, con contratto di apprendistato, o con contratto di reinserimento;
- i lavoratori assunti con contratto di lavoro temporaneo presso l'impresa utilizzatrice;
- i lavoratori assunti per attività lavorativa da svolgersi esclusivamente all'estero, per la durata di tale attività;
La ratio su cui si fonda la decisione del legislatore di definire dettagliatamente la base di computo, è quella di considerare, come organico aziendale, solo i lavoratori che costituiscono una base occupazionale solida (Puppoli, 2020).
L’ente preposto a svolgere attività di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro per gli iscritti alle liste del collocamento mirato è il Centro per l’Impiego, che si occupa della “presa in carico della persona e rinvio al servizio specifico per uno o più colloqui al fine di rilevare le competenze professionali, le capacità lavorative e la disponibilità alle varie tipologie di mansioni” (Regione Toscana, 2019).
L’assunzione avviene, per quanto riguarda i datori di lavoro pubblici economici e privati, mediante richiesta nominativa di avviamento agli uffici competenti (CPI) o mediante la stipula delle convenzioni di cui all'art. 11 L. 68/99. La richiesta nominativa può essere preceduta dalla richiesta agli uffici competenti di effettuare la preselezione delle persone con disabilità iscritte nell'elenco di cui all'art. 8 L. 68/99 che aderiscono alla specifica occasione di lavoro (Regione Toscana, 2019).
Ferrucci riporta i risultati ottenuti dai CPI nel loro ruolo di intermediatore: il 10.1% delle persone disabili ha trovato un impiego grazie ad essi, senza di loro le persone disabili avrebbero avuto meno opportunità di lavoro. Tuttavia le strategie più comuni utilizzate dalle persone con disabilità sono le stesse utilizzate da tutti: reti formate da amici, parenti e conoscenze (Ferrucci 2014).

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